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Cuneo,
04/12/2017
Circolare n. 600 Argomento : Fisco IVA – Versamento d’acconto: termine del 27 dicembre 2017
I contribuenti IVA mensili e trimestrali dovranno effettuare, entro il 27 dicembre p.v., un versamento a titolo di acconto dell’IVA relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno.
L’acconto è dovuto nella misura dell’88 per cento dell’IVA a debito relativa al periodo (mese, trimestre) considerato. Ai fini del calcolo è possibile utilizzare, alternativamente, il metodo storico, quello previsionale o quello analitico. Sono esposte, di seguito, le modalità per la determinazione della somma da versare a titolo di acconto IVA entro la predetta scadenza.
CONTRIBUENTI MENSILI I contribuenti mensili devono versare, come acconto dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017, un importo pari:
oppure, se ritenuto inferiore,
Se un contribuente risultava a credito IVA, per il mese di dicembre 2016, non verserà nulla a titolo di acconto IVA, anche nell’ipotesi che risulti a debito per il mese di dicembre 2017. Ugualmente non verserà nulla a titolo di acconto IVA il contribuente che prevede di risultare a credito per il mese di dicembre 2017, anche se risultava a debito per il mese di dicembre 2016 (secondo un espresso orientamento ministeriale, infatti, “... l’acconto non è dovuto in tutti i casi in cui il dato storico o quello previsionale sia costituito da un credito d’imposta”). I contribuenti mensili dovranno pertanto versare:
Tale acconto andrà a ridurre il debito IVA di dicembre 2017 in sede di liquidazione dell’IVA da versarsi con il Mod. F24 entro il 16 gennaio 2018. CONTRIBUENTI TRIMESTRALI I contribuenti trimestrali devono versare, come acconto dell’IVA relativa al quarto trimestre 2017, un importo pari:
oppure, se ritenuto inferiore,
METODO ANALITICO Tale metodo è alternativo ai due metodi sopra visti; il contribuente è pertanto libero di scegliere, tra i tre metodi, quello che preferisce. E’ stabilito che l’obbligo relativo all’acconto possa essere adempiuto mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto: - come IVA a debito:
- come IVA a credito:
Facciamo rilevare che, per effettuazione dell’operazione, deve intendersi quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/72, vale a dire:
MODALITÀ DI VERSAMENTO La Legge 29 dicembre 1990, n. 405 istitutiva dell’acconto IVA prevede, al comma 3 dell’art. 6, particolari disposizioni per quei contribuenti che hanno mutato la cadenza dei versamenti IVA rispetto all’anno precedente. L’acconto IVA non deve essere versato se risulta di ammontare inferiore a € 103,29. Se il versamento dell’acconto in oggetto viene omesso o parzialmente eseguito, si incorre nella sanzione del 30% delle somme non versate o versate in meno, stabilita dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. E’ comunque, possibile il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Per quanto riguarda le modalità di versamento dell’acconto IVA, esso dovrà essere effettuato tramite Modello F24 telematico. L’importo dell’acconto IVA andrà versato previo arrotondamento al centesimo di euro. Sui suddetti moduli di versamento i contribuenti mensili dovranno indicare il codice-tributo 6013 e l’anno 2017; i contribuenti trimestrali dovranno indicare il codice-tributo 6035 e l’anno 2017.
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