venerdì 25 aprile 2025
Notiziario Contratti di solidarietà - Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive

Cuneo, 28/11/2017

Circolare n. 591

Argomento : Lavoro e previdenza


Contratti di solidarietà - Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive

Con la Circolare n. 18/2017, il Ministero del Lavoro indica le modalità per la richiesta, da parte dei datori di lavoro che hanno stipulato un contratto di solidarietà entro il 30 novembre 2017, della riduzione contributiva spettante per 24 mesi. Le istanze devono essere presentate dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno.

Facciamo seguito alla nostra precedente Circolare n. 503 del 4/10/2017 per informare che, nella Circolare n. 18 del 22 novembre 2017 (in allegato), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce le istruzioni operative per la fruizione della riduzione contributiva da parte delle imprese che, al 30 novembre 2017, hanno stipulato un contratto di solidarietà o hanno avuto un contratto di solidarietà nel corso nell’arco dell’anno 2016 (art. 3, comma 4, D.I. n. 2/2017).

Modalità di applicazione della riduzione contributiva
La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2014), per l'intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La domanda ha ad oggetto lo sgravio contributivo per l'intero periodo di solidarietà previsto nell'accordo e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto di solidarietà.

In caso di esaurimento delle risorse annue stanziate, il Ministero del Lavoro non istruirà le istanze che non hanno ottenuto positivo riscontro, le quali perdono definitivamente validità, fatta salva la possibilità di reiterazione delle stesse a valere sulle risorse stanziate per l'esercizio finanziario successivo.

Presentazione della domanda
L'istanza, firmata digitalmente in bollo, è prodotta esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, secondo la modulistica e con le modalità operative indicate nell'apposita sezione del portale istituzionale www.lavoro.gov.it:
  • al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione;
  • all'Inps o all'Inpgi per i lavoratori iscritti a tale gestione previdenziale.

Nell'istanza, a pena d'inammissibilità, l'impresa deve dichiarare la propria previsione del quantum della riduzione contributiva richiesta, oltre al codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato "Cigs on-line". All'istanza va allegato l'elenco dei lavoratori contenente per ciascun nominativo la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20%.

Termini di presentazione della domanda

Le domande di decontribuzione, da imputarsi sui fondi a partire dall'esercizio finanziario 2017, devono essere presentate perentoriamente dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento.

Le istanze sono istruite in base allo stretto ordine cronologico di presentazione risultante dall'invio effettuato e secondo le condizioni e i presupposti previsti dall'art. 3, commi da 2 a 5, D.M. n. 2/2017.

E' riconosciuto all'unità organizzativa responsabile del procedimento di ottenere dagli interessati la regolarizzazione delle istanze erronee o incomplete, nonché, ove occorra, ordinare le necessarie esibizioni documentali, entro il termine perentorio dalla stessa assegnato. Conseguentemente, la decorrenza cronologica delle istanze originariamente irrituali rimane quella di presentazione delle stesse, se la regolarizzazione avviene entro il termine assegnato dall'Ufficio, ovvero sarà quella della data di acquisizione della regolarizzazione richiesta, se questa avviene oltre il termine assegnato.
Ove gli istanti non adempiano alle richieste di regolarizzazione, le domande originarie risulteranno improcedibili.

Concessione o diniego dello sgravio contributivo
La riduzione contributiva è riconosciuta con Decreto del Ministero del Lavoro per l’intero periodo richiesto e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza.



Allegati :

Circolare MdL n. 18-2017




Baudena Carlo - Servizio Vertenziale

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Ciccotelli Veronica - Servizio Lavoro e Previdenza

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