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Cuneo,
31/10/2017
Circolare n. 542 Argomento : Fisco Credito di imposta Ricerca e Sviluppo – Chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico per il settore Tessile e Moda e, più in generale, per il “Made in Italy”
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), in data 29 settembre 2017, ha pubblicato sul proprio sito due risposte a quesiti in merito ai criteri di individuazione delle attività ammissibili al beneficio nell’ambito del settore “Tessile e Moda” e, più in generale, nei settori riconducibili al c.d. “Made in Italy” (link: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s/domande-e-risposte).
Il primo quesito riguarda la riconducibilità al beneficio del credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo afferenti alle fasi di ricerca ed ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi del settore tessile e moda. A tal proposito il MISE ha chiarito: “Si ritiene dunque che tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al nuovo credito d’imposta possano rientrare anche quelle poste in essere dalle imprese operanti nel settore del tessile e della moda collegate alla ideazione e realizzazione dei nuovi campionari, evidentemente non destinati alla vendita. Ciò nel presupposto che in tali comparti produttivi il mantenimento del livello di competitività richiede all’impresa anche continui investimenti per l’introduzione di prodotti nuovi o notevolmente migliorati per il mercato. ... Più in particolare, è nelle fasi della ricerca e ideazione estetica e nella conseguente realizzazione dei prototipi dei nuovi prodotti che può astrattamente individuarsi “quel segmento di attività diretta alla realizzazione del prodotto nuovo o migliorato, al quale collegare l’agevolazione che premia lo sforzo innovativo dell’imprenditore”. Tale processo di creazione di prodotti nuovi o migliorati potrà in concreto apprezzarsi, a seconda dei casi e in conformità alle prassi commerciali del settore, in rapporto ai materiali utilizzati, alla combinazione dei tessuti, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi caratterizzanti le nuove collezioni rispetto alle serie precedenti. Deve al contrario ritenersi che le attività finalizzate a semplici adattamenti di una gamma di prodotti esistenti attraverso, ad esempio, l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica, ad esempio, unicamente dei colori proposti o di un elemento di dettaglio, non possano costituire attività ammissibili al credito d’imposta in quanto costituenti in via di principio modifiche ordinarie o di routine. Naturalmente, sarà cura dell’impresa predisporre, ai fini dei successivi controlli, la documentazione necessaria e gli elementi rilevanti ai fini della dimostrazione dell’ammissibilità degli investimenti sostenuti. … Resta inteso che, anche per il settore moda come per tutti gli altri settori produttivi, sono da considerarsi ammissibili le attività di ricerca e sviluppo anche nel caso in cui esse non siano collegate alla ideazione e realizzazione dei nuovi campionari. Si fa riferimento in particolare alle attività di ricerca e sviluppo precedenti l’ideazione estetica, quali ad esempio la ricerca finalizzata all’innovazione dei materiali o delle tecniche di lavorazione. Il secondo quesito riguarda l’ambito di applicazione della risposta fornita al primo quesito e quindi se sia applicabile solo al settore tessile e moda, o se si intende estesa anche ad altri settori. Il MISE ha ribadito che la risposta fornita al quesito precedente si intende estesa anche ad altri settori afferenti alla produzione creativa (es. calzature, occhiali, gioielleria, ceramica). Alleghiamo la Nota di Aggiornamento del 23 ottobre 2017 di Confindustria che contiene il Commento ai chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico. Per approfondimenti sul Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo rimandiamo alla nostra circolare n. 256 del 3 maggio 2017. L’ufficio ai riferimenti indicati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
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