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Cuneo,
27/01/2017
Circolare n. 72 Argomento : Lavoro e previdenza Trattamenti di integrazione salariale: istruzioni per il pagamento della contribuzione addizionale
Con la Circolare n. 9/2017 l’Inps fornisce le istruzioni per permettere l’adeguamento dei sistemi gestionali aziendali alle innovazioni introdotte con la riforma dei trattamenti di integrazione salariale. In particolare in riferimento all’associazione di ogni lavoratore con l’unità produttiva di riferimento,alla metodologia di calcolo della contribuzione addizionale e alla regolazione dei versamenti pregressi, alle modalità di gestione del trattamento di fine rapporto in relazione alle diverse tipologie di cassa integrazione nonché alle indicazioni tecniche per la compilazione dell’UniEmens.
L'Inps, con la Circolare n. 9 del 19 gennaio 2017 (in allegato), a completamento del processo di attuazione del D.Lgs. n. 148/2015, fornisce le istruzioni operative per favorire l'adeguamento dei sistemi gestionali aziendali al nuovo assetto informativo che deriva dalle innovazioni introdotte con la riforma dei trattamenti di integrazione salariale.
La decorrenza degli adempimenti introdotti è fissata a partire dal secondo mese di paga successivo alla pubblicazione della circolare. Unità produttiva L'Inps sottolinea l'importanza della corretta identificazione dell'Unità produttiva ai fini dell'istruttoria della domanda di CIGO, in quanto fondamentale parametro di riferimento per la valutazione sia dei requisiti che dei limiti. A tal fine descrive quali caratteristiche deve possedere: - autonomia organizzativa: l'unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell'unità; - idoneità a realizzare l'intero ciclo produttivo o una fase completa di esso: il plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell'impresa sia rispetto ad una fase completa dell'attività produttiva della stessa; - maestranze adibite in via continuativa. In caso di cantieri edili e affini (impiantistica industriale) per essere considerati unità produttiva è necessario che sia stato stipulato un contratto di appalto di almeno un mese (per le domande presentate a decorrere dal 1/08/2016). Nel sistema di anagrafica aziendale e nel flusso UniEmens, sezione PosContributiva, nell'ambito dell'elemento DenunciaIndividuale, viene introdotto il nuovo elemento denominato UnitaProduttiva. La valorizzazione del predetto elemento è obbligatoria per le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà) a partire dal flusso UniEmens di competenza del secondo mese successivo a quello di emanazione della circolare in esame. La mancata valorizzazione del predetto elemento costituisce errore bloccante. La comunicazione di una nuova unità produttiva deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo all'apertura della stessa avvalendosi dell’apposita procedura telematica , disponibile sul sito internet dell’Istituto, accedendo alla sezione “Iscrizione e Variazione Aziende” e attivando “Comunicazione unità operativa/Accentramento contr.” dei “Servizi per aziende consulenti”. Contribuzione addizionale Con riferimento al calcolo ed al versamento della contribuzione addizionale CIGO/CIGS, anche riferita alle integrazioni salariali in deroga, l'Inps ricorda che a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è previsto un contributo addizionale in misura pari al: - 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente al periodo di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, fruito all'interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; - 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; - 15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile. Gli aspetti innovativi della disciplina sono i seguenti: - la contribuzione è calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate e, quindi, non più sull'integrazione corrisposta; - la misura dell'aliquota varia in funzione dell'intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell'ambito del quinquennio mobile. L'obbligo del pagamento del contributo addizionale è fissato a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione adottato dall'Inps sia per le integrazioni salariali ordinarie sia per le integrazioni salariali straordinarie. Nello specifico, nell'ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l'azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche quello riferito a periodi di integrazione salariale intercorrenti fra la data di inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. Poi, a partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell'autorizzazione, l'azienda è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati. Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione avvenga nel mese in cui termina l'evento CIG o successivamente, l'azienda è tenuta a versare l'importo del contributo addizionale per l'intero periodo autorizzato nel periodo di paga successivo a quello di autorizzazione. Come noto il D.Lgs. 148/2015 ha modificato la base di calcolo del contributo addizionale, assumendo come tale la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”). Tale retribuzione globale deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive e viene esposta, nel flusso UniEmens, nell’elemento “DifferenzeAccredito”. Nell’allegato 1 della circolare viene riportato l’algoritmo di calcolo, diverso a seconda che si tratti di lavoratori retribuiti sulla base di retribuzione mensile, giornaliera, oraria e subisce adeguamenti qualora l’assunzione/cessazione del lavoratore si verifichi nel corso del mese ovvero si registri un cambio di qualifica. Compilazione UniEmens Con la circolare in esame, l'Inps descrive anche le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale con il sistema di gestione della Cassa Integrazione Guadagni con ticket. CIGO Tenuto conto delle modifiche legislative introdotte dal D.Lgs. n. 148/2015 e precedentemente illustrate, i datori di lavoro dovranno utilizzare all'interno dell'elemento: DenunciaAziendale/ ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOCredAltre/CongCIGOAltCaus il codice di nuova istituzione "L038" avente il significato di "conguaglio CIGO D.Lgs. n. 148/2015" e nell'elemento ImportoCongCIGO l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale. A partire dalle denunce di competenza del secondo mese successivo a quello di emanazione della circolare in esame, vengono eliminati i sotto elencati codici: - "G941", avente il significato di "Integr. Salar. Ord. non soggetta a contrib. Addizionale" presente nell'elemento CongCIGOAltCaus; - "V980", avente il significato di "Recupero CIG ordinaria arretrata per rinnovo CCNL", presente nell'elemento CongCIGOAltCaus. Per quanto riguarda l'esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro devono utilizzare il nuovo codice causale "E501", avente il significato di "Ctr. Addizionale CIG ordinaria Post D.Lgs 148/2015", presente nell'elemento CongCIGOCausAdd. CIGS Il Sistema di gestione della Cassa Integrazione Guadagni con ticket è esteso agli eventi relativi alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a partire dal secondo mese successivo a quello di emanazione della circolare in esame. Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento: DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGStraord / CongCIGSACredito /CongCIGSImporto devono esporre l'importo posto a conguaglio relativo ad autorizzazione soggette o meno al contributo addizionale. La procedura automatizzata ricostruisce nel DM2013 virtuale il codice "L040". Per l'esposizione del contributo addizionale, deve essere esposto il codice causale "E600" avente il significato di "Ctr. addizionale CIG straordinaria" presente nell'elemento CongCIGSCausAdd. Contestualmente vengono eliminati i seguenti codici: - "G942",avente il significato di "Integr. Salar. Straord. Non soggetta ctr. Addizionale" presente nell'elemento CongCIGSAltCaus; - "E603", avente il significato di "Ctr addizionale CIG straordinaria in misura doppia" presente nell'elemento CongCIGSCausAdd; - "V981", avente il significato di "Recupero CIG straordinaria arretrata per rinnovo CCNL" presente nell'elemento CongCIGSAltCaus. Regolarizzazione periodi pregressi Le aziende tenute al versamento del contributo addizionale provvederanno ad effettuare gli adempimenti relativi a periodi pregressi nell’ambito del flusso UniEmens relativo al secondo mese successivo all’emanazione della presente circolare, attraverso gli stessi codici utilizzati per l’esposizione del contributo addizionale per le autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015:
Il pagamento del contributo addizionale dei periodi pregressi esposto nel flusso UniEmens va effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Molte imprese hanno effettuato le operazioni di conguaglio e di pagamento del contributo addizionale utilizzando impropriamente i codici riferiti alle CIGO/CIGS soggette alla disciplina previgente il decreto sopra citato. Al riguardo, allo scopo di agevolare le attività a carico delle predette imprese, l’Istituto ha avviato un’operazione di controllo dei flussi UniEmens, preordinata ad effettuare con modalità automatizzate gli interventi di adeguamento dei citati flussi. Detta operazione sarà realizzata esclusivamente nei casi in cui sussistano le condizioni per determinare univocamente la natura del nuovo codice, per cui nella altre situazioni l’azienda sarà tenuta ad operare la variazione della denuncia già presentata. Con successivo messaggio l’Inps fornirà le indicazioni in ordine alle citate operazioni. Trattamento di fine rapporto e CIGS per contratti di solidarietà L'art. 21 del D.Lgs. n. 148/2015, oltre ad operare l'inclusione del contratto di solidarietà nella disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, ha dettato specifiche disposizioni in materia di quote di TFR maturate dai lavoratori in relazione alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro stabilita dall'accordo di solidarietà. In particolare, il comma 5 stabilisce che “le quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 gg. dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 gg. dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 gg. dal termine del trattamento precedente”. Quindi, con riferimento a tali quote di TFR, le aziende interessate possono procedere al recupero delle predette quote, operando il conguaglio sulla denuncia UniEmens. A tal fine devono esporre, a partire dalle denunce di competenza del secondo mese successivo a quello di emanazione della circolare in esame, nell'elemento CausaleACredito di DatiRetributivi/AltreACredito, il nuovo codice "L045", avente il significato di "Quote TFR ex art. 21, co. 5, D.Lgs. n. 148/2015".
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