|
|||||||||||||
|
![]()
Cuneo,
08/01/2015
Circolare n. 6 Argomento : Lavoro e previdenza Prestazioni economiche di malattia - Malattie a cavaliere i due o più anni solari
Le prestazioni economiche di malattia a carico dell'INPS spettano, nell'arco di ogni anno solare, per non più di 180 giorni.
Con la presente Circolare intendiamo rammentare le istruzioni dell'INPS in merito al trattamento che, nell'ambito della norma generale più sopra riportata, spetta ai lavoratori che ne abbiano diritto nel caso di malattie insorte a cavaliere di due o più anni solari. Le istruzioni, che di seguito riassumiamo, sono contenute nelle Circolari INPS n. 134368, del 28/1/1994, n. 45, del 5/5/1987, n. 144, del 27/6/1988 e n. 145, del 28/6/1993.
Nel caso di malattia insorta nel corso di un anno solare e protrattasi, senza interruzione, nell'anno solare successivo, trova applicazione il principio a mente del quale le giornate di malattia devono essere attribuite - ai fini del periodo massimo indennizzabile di 180 giorni - ai rispettivi anni solari. Per stabilire se e quali giornate della malattia a cavaliere debbano essere indennizzate è opportuno tenere distinte le giornate della malattia cadenti nell'anno di insorgenza da quelle cadenti nell'anno successivo. GIORNATE DI MALATTIA CADENTI NELL'ANNO DI INSORGENZA DELL'EVENTO Devono essere escluse dall'indennità le eventuali giornate successive al raggiungimento del 180esimo giorno di malattia. GIORNATE DELLA MALATTIA A CAVALIERE CADENTI NELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI INSORGENZA DELL'EVENTO Le giornate della malattia a cavaliere cadenti nell'anno successivo a quello di insorgenza devono essere indennizzate secondo le norme comuni, nel limite cioè delle 180 giornate di indennità nel corso del nuovo anno solare. E ciò anche nel caso in cui le giornate della malattia a cavaliere cadenti nell'anno di insorgenza dell'evento siano state escluse dall'indennità - tutte o in parte - per superamento del periodo massimo indennizzabile. Inoltre, le giornate di carenza ed il ventesimo giorno di malattia (a partire dal quale la misura dell'indennità viene elevata a 2/3) devono essere computati a partire dalla data di inizio della malattia. In ordine al limite massimo indennizzabile di 180 giorni, l'INPS ha precisato che esso è riferibile unicamente agli eventi di malattia indennizzabili dall'Istituto in quanto tali e, pertanto, non vi vanno ricompresi episodi morbosi tutelabili da Enti o soggetti diversi, ovvero interessanti altre gestioni affidate dalla legge all'INPS medesimo. Ne consegue che sono esclusi dal computo anzidetto:
Certificazione medica Per quanto ovvio, anche l'eventuale periodo di mancato pagamento dell'indennità nell'anno di insorgenza dell'evento deve essere adeguatamente documentato con l'invio della normale certificazione sanitaria. Rapporto di lavoro cessato o sospeso Ove all'inizio del secondo "ciclo" di indennizzo (quello che inizia il 1° gennaio dell'anno successivo all'insorgere della malattia) il rapporto di lavoro risulti cessato o sospeso da oltre due mesi, nessuna indennità a carico dell'Istituto compete al lavoratore. Se, invece, all'inizio del secondo ciclo di indennizzo il rapporto di lavoro risulti cessato o sospeso da meno di due mesi, competerà la prestazione economica al lavoratore, anche se in misura ridotta (ved. paragrafo successivo). Mentre il concetto di "cessazione" del rapporto di lavoro non dà luogo a particolari problemi interpretativi, si ritengono opportune alcune osservazioni su quello di "sospensione". Al riguardo l'INPS precisa che non sussiste "sospensione" nei casi di corresponsione di emolumenti, anche parziali, da parte dell'azienda al lavoratore ammalato. Di norma ciò si verifica per tutto il periodo c.d. "di comporto", durante il quale il datore di lavoro è tenuto alla conservazione del posto. Sussiste, invece, la "sospensione" nell'ipotesi di superamento del periodo di comporto generalmente previsto dalla contrattazione collettiva. Qualora, infatti, alla cennata scadenza contrattuale prevista, il rapporto, come è facoltà delle parti, non venga risolto, la situazione in cui viene a trovarsi il lavoratore ammalato è definibile appunto di "sospensione", stante il fatto che in tale ipotesi il decorso del tempo non è produttivo di effetti giuridici particolari, rilevanti sotto il profilo assicurativo. Misura dell'indennità Qualora alla data del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di insorgenza della malattia il rapporto di lavoro sia da ritenersi ancora in atto - per non essere intervenuti nel frattempo dimissioni o sospensione - l'indennità di malattia compete nella misura intera. Al contrario, ove il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di insorgenza della malattia il rapporto di lavoro debba ritenersi cessato o sospeso da non oltre due mesi, la misura dell'indennità sarà ridotta e verrà corrisposta direttamente dall'INPS. Nessuna indennità compete invece qualora il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di insorgenza della malattia il rapporto di lavoro risulti cessato o sospeso da oltre due mesi. E' da rammentare che i giorni della malattia a cavaliere già indennizzati nel primo anno devono essere considerati utili ai fini del raggiungimento del 20.mo giorno, oltre il quale la misura dell'indennità sale dal 50% al 66,66% della retribuzione. A questi fini è da segnalare che l'eventuale periodo di malattia cadente nel primo anno e non indennizzato per il superamento dei 180 giorni è da considerare "neutro" e, pertanto non produce alcun effetto. Si precisa infine, per quanto ovvio, che dal 1° gennaio del secondo anno non dovrà essere nuovamente conteggiato il periodo di carenza. GIORNATE DELLA MALATTIA A CAVALIERE CADENTI NEL SECONDO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI INSORGENZA DELL'EVENTO L'INPS ribadisce che, nel caso di "malattie a cavaliere", l'indennità economica può essere riconosciuta soltanto nell'anno immediatamente successivo a quello di inizio della malattia stessa, mentre, negli anni seguenti, tale diritto è subordinato alla ripresa dell'attività lavorativa, ovviamente anche presso diverso datore di lavoro, con l'applicazione delle ordinarie disposizioni in tema di copertura assicurativa.
|
||||||||||||
CONFINDUSTRIA
CUNEO - Corso Dante, 51 - Cuneo - Tel. 0171 455.455 - Fax. 0171 697.544 -
E-mail: uic@uicuneo.it- PEC: uicuneo@pecstudio.it| Disclaimer | Privacy | ©2008
|